Formazione D.Lgs. 81/08 Accordo Stato-Regioni Art. 37 Lavoratori

Formazione sicurezza lavoratori: durata, scadenze e sanzioni secondo l'Accordo Stato-Regioni

Chi deve fare la formazione, quante ore, quando aggiornarla e cosa rischia il datore di lavoro che non forma i suoi dipendenti o quelli degli appaltatori.

Mirko Glorioso ·2026-05-12
Formazione sicurezza lavoratori: durata, scadenze e sanzioni secondo l'Accordo Stato-Regioni

Perché la formazione è obbligatoria

La formazione dei lavoratori è uno dei pilastri del D.Lgs. 81/08. Gli articoli 36 (informazione), 37 (formazione) e 73 (addestramento su attrezzature) impongono al datore di lavoro di garantire che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, prima di essere adibito alle proprie mansioni.

La formazione non è un corso "burocratico": è uno strumento di prevenzione. Un lavoratore non formato è esposto a rischi che non conosce, e in caso di infortunio il datore di lavoro risponde penalmente per omessa formazione.

Il quadro normativo: Accordo Stato-Regioni 2011 e 2021

La disciplina di riferimento è l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che ha definito durata, contenuti e modalità della formazione obbligatoria per lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP e RLS. L'Accordo è stato integrato e parzialmente rivisto dall'Accordo del 7 luglio 2016 e, più recentemente, dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025 che ha unificato e aggiornato la disciplina.

Formazione generale + specifica: la regola dei 4+4/8/12 ore

Ogni lavoratore deve ricevere due moduli formativi:


Rischio basso (es. uffici, commercio)4 ore8 oreRischio medio (es. agricoltura, trasporti)8 ore12 oreRischio alto (es. edilizia, industria chimica)12 ore16 ore

La formazione deve essere erogata prima dell'inizio dell'attività lavorativa, o comunque entro 60 giorni dall'assunzione (in deroga, purché il lavoratore sia comunque informato sui rischi principali).

Aggiornamento quinquennale

Un errore comune è pensare che la formazione sia "una volta per tutte". In realtà ogni lavoratore deve seguire un aggiornamento di almeno 6 ore ogni 5 anni, con contenuti relativi a:


Il mancato aggiornamento rende la formazione "scaduta": il lavoratore è di fatto considerato non formato.

Formazione per preposti, dirigenti e figure speciali

Preposti

Il preposto (chi sovrintende e controlla l'attività dei lavoratori) deve seguire una formazione aggiuntiva di 8 ore, oltre a quella da lavoratore. Con il nuovo Accordo 2025, l'aggiornamento per i preposti è diventato biennale (non più quinquennale): 6 ore ogni 2 anni.

Dirigenti

I dirigenti seguono un percorso di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.

RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)

Il percorso RSPP è articolato in Modulo A (28 ore), Modulo B (variabile 24-48 ore a seconda del settore ATECO), Modulo C (24 ore). Aggiornamento quinquennale di 40-100 ore a seconda del settore.

RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

L'RLS segue una formazione iniziale di 32 ore e un aggiornamento annuale di 4 ore (aziende 15-50 dipendenti) o 8 ore (aziende oltre 50 dipendenti).

Attestati e tracciabilità

Ogni corso deve rilasciare un attestato nominativo con:


L'attestato va conservato nel fascicolo personale del lavoratore ed è uno dei documenti che il committente deve richiedere all'appaltatore nella verifica di idoneità tecnico-professionale (Allegato XVII).

Formazione e appalti: un tema critico per il committente

Quando il committente affida un appalto, deve verificare che tutti i lavoratori dell'appaltatore impiegati nell'appalto abbiano una formazione valida e coerente con le attività svolte. In pratica:

  1. Richiedere elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto
  2. Per ogni lavoratore, verificare attestato di formazione generale e specifica
  3. Controllare che il livello di rischio della formazione sia coerente con le attività dell'appalto
  4. Verificare che la formazione non sia scaduta (aggiornamento quinquennale)
  5. Conservare copia degli attestati nell'archivio dell'appaltatore

Sanzioni per mancata formazione

Omessa formazione lavoratori (art. 37)Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.500-6.000 EUROmessa formazione preposti/dirigentiArresto 2-4 mesi o ammenda 1.500-6.000 EUROmesso addestramento (art. 73)Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200 EUROmessa verifica formazione appaltatoreInadempimento art. 26 (vedi articolo dedicato)

Errori comuni


Domande frequenti

Un lavoratore che cambia azienda deve rifare la formazione?

Se la formazione è valida (non scaduta) ed è coerente con il livello di rischio della nuova mansione, può essere riconosciuta. Il datore di lavoro deve comunque integrare con la formazione specifica sui rischi della nuova azienda/mansione.

La formazione in e-learning è valida?

Sì, ma solo per la formazione generale (4 ore) e per l'aggiornamento. La formazione specifica deve essere erogata in presenza o videoconferenza sincrona con possibilità di interazione.

Chi paga la formazione?

Il datore di lavoro. La formazione è effettuata durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici per il lavoratore (art. 37, comma 12).

I lavoratori stagionali o a tempo determinato devono essere formati?

Sì, senza eccezioni. Il tipo di contratto non modifica l'obbligo di formazione. Prima dell'inizio dell'attività, il lavoratore deve aver ricevuto formazione generale e specifica.


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