Formazione sicurezza lavoratori: durata, scadenze e sanzioni secondo l'Accordo Stato-Regioni
Chi deve fare la formazione, quante ore, quando aggiornarla e cosa rischia il datore di lavoro che non forma i suoi dipendenti o quelli degli appaltatori.
Perché la formazione è obbligatoria
La formazione dei lavoratori è uno dei pilastri del D.Lgs. 81/08. Gli articoli 36 (informazione), 37 (formazione) e 73 (addestramento su attrezzature) impongono al datore di lavoro di garantire che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, prima di essere adibito alle proprie mansioni.
La formazione non è un corso "burocratico": è uno strumento di prevenzione. Un lavoratore non formato è esposto a rischi che non conosce, e in caso di infortunio il datore di lavoro risponde penalmente per omessa formazione.
Il quadro normativo: Accordo Stato-Regioni 2011 e 2021
La disciplina di riferimento è l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che ha definito durata, contenuti e modalità della formazione obbligatoria per lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP e RLS. L'Accordo è stato integrato e parzialmente rivisto dall'Accordo del 7 luglio 2016 e, più recentemente, dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025 che ha unificato e aggiornato la disciplina.
Formazione generale + specifica: la regola dei 4+4/8/12 ore
Ogni lavoratore deve ricevere due moduli formativi:
| Rischio basso (es. uffici, commercio) | 4 ore | 8 ore | Rischio medio (es. agricoltura, trasporti) | 8 ore | 12 ore | Rischio alto (es. edilizia, industria chimica) | 12 ore | 16 ore |
La formazione deve essere erogata prima dell'inizio dell'attività lavorativa, o comunque entro 60 giorni dall'assunzione (in deroga, purché il lavoratore sia comunque informato sui rischi principali).
Aggiornamento quinquennale
Un errore comune è pensare che la formazione sia "una volta per tutte". In realtà ogni lavoratore deve seguire un aggiornamento di almeno 6 ore ogni 5 anni, con contenuti relativi a:
Il mancato aggiornamento rende la formazione "scaduta": il lavoratore è di fatto considerato non formato.
Formazione per preposti, dirigenti e figure speciali
Preposti
Il preposto (chi sovrintende e controlla l'attività dei lavoratori) deve seguire una formazione aggiuntiva di 8 ore, oltre a quella da lavoratore. Con il nuovo Accordo 2025, l'aggiornamento per i preposti è diventato biennale (non più quinquennale): 6 ore ogni 2 anni.
Dirigenti
I dirigenti seguono un percorso di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)
Il percorso RSPP è articolato in Modulo A (28 ore), Modulo B (variabile 24-48 ore a seconda del settore ATECO), Modulo C (24 ore). Aggiornamento quinquennale di 40-100 ore a seconda del settore.
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
L'RLS segue una formazione iniziale di 32 ore e un aggiornamento annuale di 4 ore (aziende 15-50 dipendenti) o 8 ore (aziende oltre 50 dipendenti).
Attestati e tracciabilità
Ogni corso deve rilasciare un attestato nominativo con:
L'attestato va conservato nel fascicolo personale del lavoratore ed è uno dei documenti che il committente deve richiedere all'appaltatore nella verifica di idoneità tecnico-professionale (Allegato XVII).
Formazione e appalti: un tema critico per il committente
Quando il committente affida un appalto, deve verificare che tutti i lavoratori dell'appaltatore impiegati nell'appalto abbiano una formazione valida e coerente con le attività svolte. In pratica:
- Richiedere elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto
- Per ogni lavoratore, verificare attestato di formazione generale e specifica
- Controllare che il livello di rischio della formazione sia coerente con le attività dell'appalto
- Verificare che la formazione non sia scaduta (aggiornamento quinquennale)
- Conservare copia degli attestati nell'archivio dell'appaltatore
Sanzioni per mancata formazione
| Omessa formazione lavoratori (art. 37) | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.500-6.000 EUR | Omessa formazione preposti/dirigenti | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.500-6.000 EUR | Omesso addestramento (art. 73) | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200 EUR | Omessa verifica formazione appaltatore | Inadempimento art. 26 (vedi articolo dedicato) |
Errori comuni
Domande frequenti
Un lavoratore che cambia azienda deve rifare la formazione?
Se la formazione è valida (non scaduta) ed è coerente con il livello di rischio della nuova mansione, può essere riconosciuta. Il datore di lavoro deve comunque integrare con la formazione specifica sui rischi della nuova azienda/mansione.
La formazione in e-learning è valida?
Sì, ma solo per la formazione generale (4 ore) e per l'aggiornamento. La formazione specifica deve essere erogata in presenza o videoconferenza sincrona con possibilità di interazione.
Chi paga la formazione?
Il datore di lavoro. La formazione è effettuata durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici per il lavoratore (art. 37, comma 12).
I lavoratori stagionali o a tempo determinato devono essere formati?
Sì, senza eccezioni. Il tipo di contratto non modifica l'obbligo di formazione. Prima dell'inizio dell'attività, il lavoratore deve aver ricevuto formazione generale e specifica.
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